In vista delle elezioni in programma nei giorni 20 e 21 settembre p.v. , di seguito si spiegano le modalità con cui i portatori di handicap possono esercitare il diritto di voto. La legge n. 17 del 5 febbraio 2003 stabilisce che gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.
Sono da considerarsi portatori di handicap,fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il voto:
1. ciechi;
2. amputati delle mani;
3. affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore.
Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
a) l’impedimento fisico è evidente;
b) sulla tessera elettorale il comune ha apposto un timbro con la sigla “ADV”;
c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione rilasciato dal Ministero dell’ Interno (Prefettura) con l’indicazione della categoria “ciechi civili” e con uno dei seguenti codici” 10,11,15,18,19,06,07.
Il presidente del seggio deve accertare l’effettività dell’impedimento dell’elettore,di volta in volta, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà. (il Consiglio di stato ha affermato che i casi di impedimento fisico evidente sono: cecità, amputazioni alle mani e paralisi agli arti superiori Consiglio di Stato sez.V,n.505 del 06.06.1990).
Si consiglia, per facilitare e velocizzare le operazioni del presidente del seggio, di portare con se il verbale di riconoscimento di cecità assoluta rilasciato dalle Commissioni per l’accertamento delle invalidità civili.
Per i casi di non evidenza, ciechi parziali ed ipovedenti gravi, si consiglia la produzione di un certificato medico rilasciato dagli organi competenti dell’ASL, attestante che l’infermità fisica impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
Procedura per l’annotazione permanete del diritto di voto assistito(ADV)
Gli elettori disabili fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD).
Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando all’ufficio elettorale del comune di residenza la seguente documentazione:
1. Richiesta debitamente compilata e firmata;
2. Documento d’identità in corso di validità;
3. Tessera elettorale rilasciata dal Comune;
4. Certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto rilasciato dagli organi competenti dell’ASL, attestante che l’infermità fisica impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
Informazioni per l’accompagnatore:
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: “Accompagnatore” (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore impedito per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; deve inoltre accertarsi, che l’elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.